EXCALIBUR 115 - giugno 2020
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Ritornare alla Costituzione repubblicana

ribadire la primazia del contratto collettivo nazionale di lavoro
Ribadire la primazia del contratto collettivo nazionale di
lavoro
La legislazione del lavoro deve tornare a ispirarsi nelle sue linee fondamentali ai princìpi contenuti nella Costituzione Italiana: "diritto al lavoro" e conseguente promozione della piena occupazione (art. 4), tutela del lavoro in tutte le sue forme (art. 35), diritto a una "retribuzione proporzionata e sufficiente" per il sostentamento del lavoratore e per la propria famiglia, a un orario di lavoro confacente e alle ferie retribuite (art. 36), tutela del lavoro delle donne e dei minori, con particolare riguardo alla "promozione della maternità e della famiglia" (art. 37), garanzia di un sistema organico di "assistenza e previdenza sociale" contro i rischi di malattia, infortunio, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria e inabilità (art. 38).
In questo quadro, deve essere ripristinata la disciplina della tutela contro i licenziamenti vigente prima della riforma Fornero del 2012, con ripristino della tutela reintegratoria nel posto di lavoro per tutti i casi in cui essa è stata sostituita con una tutela di tipo risarcitorio.
Deve essere ripristinato il limite giornaliero dell'orario di lavoro di 8 ore, vigente in Italia dal 1923 al 2003 e inopinatamente abrogato dal D.Lgs. 66/2003 il quale, recependo la direttiva europea in materia di orario di lavoro che stabilisce un riposo giornaliero garantito di sole 11 ore, di fatto rende lecita una prestazione lavorativa giornaliera di 13 ore.
I contratti collettivi nazionali dei vari comparti, che nel 2009 sono stati assoggettati a una riforma che ha sostituito lo schema del contratto economico biennale e normativo quadriennale con quello del contratto triennale sia normativo che economico, dovrebbero essere modellati su uno schema unico di contratto. In ogni caso deve essere ribadita la primazia del contratto collettivo nazionale di lavoro tanto sui contratti aziendali che a maggior ragione su quelli individuali. Dovrà essere data piena applicazione legislativa delle disposizioni dell'art. 39 della Costituzione su registrazione obbligatoria e conferimento ai sindacati di personalità giuridica, rappresentatività ed efficacia erga omnes dei contratti stipulati dai sindacati registrati, anche al fine di arginare il ruolo pernicioso svolto oggi dai sindacati maggiormente rappresentativi, che dopo aver usurpato nel secondo dopoguerra un ruolo di interdizione politica, economica e sociale che non gli compete, hanno oggi perso ogni contatto con i bisogni e le aspirazioni della classe lavoratrice.
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